Cani ufficiali per la guardianìa

L’Ufficio Federale dell’Ambiente (UFAM) promuove unicamente la protezione del bestiame con i cosiddetti cani per la guardianìa (CPG) ufficiali. La registrazione di un cane come cane per la guardianìa ufficiale nella banca dati nazionale AMICUS è vincolata ai seguenti requisiti:

  • Il cane appartiene ad una delle razze di cani per la guardianìa riconosciute dalla Confederazione.
  • Il cane ha superato con successo la verifica di idoneità all’impiego o si trova nel programma nazionale di formazione (eccezione: cani nati prima del 2016).
  • Il detentore rispetta le condizioni imposte dall’Aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame per quanto attiene alla tenuta e all’impiego dei cani per la guardianìa.
  • Il detentore ha ottenuto la conferma dell’UFAM, secondo la quale si constata che l’azienda soddisfa tutti i requisiti fondamentali affinché abbia diritto al sostegno finanziario per l’impiego di CPG ufficiali.
  • Non sussistono decisioni cantonali secondo le quali il detentore non è autorizzato all’impiego di cani o alla loro detenzione.

Se uno di questi requisiti non risultasse più soddisfatto, l’UFAM potrebbe disdire la registrazione presso AMICUS.

Attualmente le razze di cani per la guardianìa ufficialmente riconosciute dall’UFAM sono il Cane da Montagna dei Pirenei e il Pastore Abruzzese.

Ogni detentore di bestiame può scegliere liberamente di impiegare cani per la guardianìa non ufficiali. A questi detentori la Confederazione non offre però né il sostegno finanziario né la consulenza né altre forme di aiuto relative alla tenuta e all’impiego dei loro cani.

In generale tutte le informazioni contenute in questa pagina internet si riferiscono a cani per la guardianìa ufficiali, a meno che non sia indicato esplicitamente altrimenti.