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Contributi d'estivazione

I contributi d'estivazione sono pagamenti diretti della Confederazione per sostenere una gestione durevole delle Alpi e delle Prealpi. Nell'Ordinanza sui contributi d'estivazione (OCEst), entrata in vigore nel 2000, l'ammontare dei contributi per l'alpeggio di ovini dipende dal sistema di pascolo. Per gli ovini (ad eccezione delle pecore da latte) vengono distinti tre tipi di pascolo (dati secondo l'Ufficio federale dell'agricoltura, UFAG, 2009):

Sistema di pascolo

Numero di carichi normali*

Numero di aziende

Altri pascoli: frS. 120.- /CN

11294

604

Pascoli a rotazione: frS.: 250.-/ CN

6035

233

Custodia permanente: frS. 330.-/ CN

9288

100

* Un Carico normale (CN) corrisponde all'estivazione di un'unità bestiame grosso durante 100 giorni.

Nell'Ordinanza vengono introdotti regolarmente i necessari adeguamenti per facilitare l'esecuzione e tener meglio in considerazione i problemi pratici nell'applicazione sugli alpeggi.

Riguardo a questi tre sistemi di pascolazione, nel Canton Vallese sono state effettuate ricerche scientifiche (francese) su alpeggi campione. Sono stati pubblicati diversi articoli che valutano gli effetti ecologici dei tre sistemi di pascolazione.

Per i caprini non vengono distinti sistemi di pascolo. Valgono le disposizioni di contribuzione fissate nell'Ordinanza sui contributi d'estivazione.
Il calcolo delle unità di bestiame grosso per il bestiame minuto si basa sull'Ordinanza sulla terminologia agricola.

I Cantoni sono competenti per l'esecuzione dell'Ordinanza sui contributi d'estivazione. Quale aiuto all'esecuzione, l'Ufficio federale dell'agricoltura aggiorna annualmente le Istruzioni relative all'OCEst.