Indennizzi

L'allevatore ha diritto a un indennizzo solo quando si è potuto provare che i danni al bestiame da reddito sono stati causati da un grande predatore.

La perizia dei danni viene effettuata dai guardiacaccia competenti e gli indennizzi vengono versati dagli Uffici cantonali della caccia. I Cantoni possono richiedere alla Confederazione il rimborso dell'80% della somma versata quale indennizzo di danni. Nel caso di capi dispersi, per i quali è provato che la scomparsa sia avvenuta durante un attacco da parte del Lupo, esiste un margine di manovra: gli Uffici cantonali della caccia possono cioè valutare se risarcire questi animali.

In caso di danni viene raccomandato una chiara procedura, per evitare malintesi e conflitti, sia presso gli allevatori che presso i guardiacaccia.

Per fissare l'ammontare degli indennizzi valgono i valori indicativi delle Federazioni svizzere d'allevamento. Per danni a bovini non esiste finora una prassi d'indennizzo.