Cambiamenti nella legislazione

Cani per la guardianìa nell’ordinanza federale sulla caccia (OCP)

Nell’Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; stato 15 luglio 2021), l’impiego di cani per la guardianìa è descritto come uno dei diversi mezzi per prevenire danni dovuti ai grandi predatori. L’applicazione delle misure viene regolamentata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

 

Art. 10ter Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori

1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM partecipa nella misura dell’80 per cento ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti:

a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10quater capoverso;b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori;c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi;d. altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM, se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o adeguate.

2 L’UFAM può partecipare al massimo nella misura dell’80 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:

a.la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;

b.la pianificazione per separare gli itinerari per mountain-bike e i sentieri escursionistici dalla zona d’impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l’attuazione di queste misure;

c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.

3 L’UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.

4 I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.

5 L’UFAM può sostenere organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.

 

Art. 10quater Cani da protezione del bestiame

1 L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.

2 L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;

b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d’arte per la protezione del bestiame;

c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti; e

d. ...

3 Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità, l’allevamento, l’addestramento, la tenuta e l’impiego dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.

4 Esso registra ogni anno nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie i cani per la protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2.

 

Cani per la guardianìa nell’ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn)

Nell’Ordinanza Federale sulla Protezione degli Animali (del 1. luglio 2014), i cani per la guardianìa vengono elencati espressamente fra i «cani da utilità»:

 

Art. 69 Impiego dei cani

1 A seconda dello scopo di utilizzo si distingue tra:
a. cani da lavoro;
b. cani da compagnia;
c. cani da laboratorio.

2 Sono considerati cani da lavoro:
a. cani di servizio;
b. cani guida per non vedenti;
c. cani per disabili;
d. cani da soccorso;
e. cani da protezione del bestiame;
f.  cani da conduzione del bestiame;
g. cani da caccia.

 

Grazie alla denominazione «cani da utilità» i cani per la guardianìa sottostanno alle seguenti eccezioni:

Art. 70 Contatti sociali

1 I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani.
3 Nel caso di cani da lavoro, tali contatti devono essere adeguati in funzione dello scopo di utilizzo degli animali.

Art. 72 Ricovero, pavimenti

1 I cani tenuti all’aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza.

Art. 73 Trattamento dei cani

1 L’allevamento, l’educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l’adattamento all’ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo.

Inoltre nell’Ordinanza sulla Protezione degli Animali si trovano due articoli relativi ai cani per la guardianìa:

Art. 22 Pratiche vietate sui cani

1 Sui cani è inoltre vietato:
d. utilizzare animali vivi per addestrare o esaminare cani, ad eccezione dell’addestramento e dell’esame di cani da caccia secondo l’articolo 75 capoverso 1 e dell’addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame.

Art. 77  Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei.

Concretamente ciò significa che gli incidenti con morsicatura da parte di cani per la guardianìa avvenuti nel loro ambito di impiego vanno valutati in modo differenziato.