Basi legali

Due basi legali forniscono le condizioni-quadro per la gestione dei predatori in Svizzera, della quale è responsabile l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Sulla base della Convenzione di Berna, relativa alla conservazione delle piante e degli animali selvatici europei, in Svizzera Lupo e Orso appartengono alle specie rigorosamente protette, la Lince a quelle protette.

L'Ordinanza federale sulla caccia definisce il quadro per la gestione dei grandi predatori protetti.

L'UFAM ha la responsabilità giuridica dell'applicazione di queste direttive della Convenzione di Berna e dell'Ordinanza sulla caccia. A questo scopo vengono elaborate strategie per sostenere le autorità con aiuti all'esecuzione.

In questi documenti vengono specificati i seguenti punti:

  • misure di prevenzione,
  • indennizzo delle misure di prevenzione,
  • accertamento dei danni,
  • risarcimento dei danni,
  • abbattimento o cattura dei predatori.

L'Ufficio della caccia del Cantone corrispondente può autorizzare l'abbattimento di un singolo animale che provochi danni quando sono soddisfatti i criteri fissati nella strategia. Nel caso del Lupo essi sono:

  • più di 25 capi predati in un mese, oppure
  • più di 35 capi predati sull'arco di quattro mesi consecutivi, oppure
  • più di 15 capi predati nell'anno successivo ad un anno con predazioni,
  • tutte le predazioni devono essere mostrate ad un esperto (guardiacaccia) e venir confermate quali predazioni da Lupo,
  • i danni sono avvenuti malgrado l'applicazione delle misure di protezione possibili ed esigibili, oppure il Lupo ha causato danni per la prima volta in una data regione/valle.

Contro un'autorizzazione di abbattimento le Associazioni di protezione dell'ambiente possono far uso del loro diritto di ricorso.