Ordinanza sui pagamenti diretti
Ordinanza sui pagamenti diretti
Dal 2014, l’Ordinanza sui pagamenti diretti nell’agricoltura (OPD) dell’UFAG prevede misure di protezione delle greggi nell’ambito dell’estivazione degli animali da reddito (inizialmente limitate all’estivazione degli ovini). All’inizio del 2024, l’UFAG ha introdotto nell’articolo 47b dell’OPD il concetto di «piani individuali di protezione del bestiame» nonché un contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali di protezione delle greggi.
Art. 47b79 Contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame
1 Per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contributo di cui all’articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari.
2 Il contributo supplementare è versato per le seguenti categorie:
a. ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione;
b. pecore munte;
c. capre;
d. animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.
3 Il contributo supplementare è versato se:
a. vengono attuate misure di protezione di cui all’articolo 10quinquies dell’ordinanza del 29 febbraio 198880 sulla caccia;
b. viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e
c. tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame.
4 Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d’estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest’ultimo verifica l’osservanza del piano.
* Le misure di protezione ragionevolmente esigibili sono definite all’articolo 10b dell’Ordinanza sulla caccia (OCP)