Protezione del bestiame grosso

Per il bestiame grosso, l'unica misura di protezione del bestiame considerata ragionevolmente esigibile ai sensi dell'Ordinanza sulla caccia (OCP) consiste nel tenere le madri con i loro piccoli durante il periodo del parto e fino a quattordici giorni dopo, in cosiddetti «pascoli per il parto» per bovini o per cavalli. I pascoli per il parto sono piccoli pascoli ben visibili, piuttosto pianeggianti e sorvegliati dai detentori, sui quali le mucche possono proteggere i loro vitelli e le giumente i loro puledri dai grandi predatori. L’effetto di protezione deriva dalle madri. Le placente e gli eventuali feti morti devono essere immediatamente rimossi dal pascolo e correttamente smaltiti, in quanto esercitano una forte attrazione sui predatori.

L'uso di recinti o cani come misura di protezione per il bestiame grosso è in linea di principio possibile, ma secondo la OCP non è considerato ragionevolmente esigibile e quindi di norma non viene finanziato con fondi federali. Se necessario, i Cantoni possono sostenere, in accordo con la Confederazione, misure di protezione più ampie per il bestiame grosso come cosiddette «ulteriori misure», anche con fondi federali.