Ulteriori misure
Ai sensi dell'Ordinanza sulla caccia (OCP), un Cantone può considerare ragionevolmente esigibili, sul proprio territorio, la protezione di categorie di animali da reddito non esplicitamente menzionate nell'ordinanza (ad es. recinti di protezione del bestiame nei pascoli con bovini giovani fino a un anno di età). Può inoltre prevedere ulteriori misure di protezione del bestiame ritenute utili sul proprio territorio se l'impiego di recinzioni o di cani da protezione delle greggi non è sufficiente ai sensi dell'OCP. Tali ulteriori misure devono tuttavia essere concordate preventivamente con l'UFAM, qualora si intenda ricorrere a fondi federali e le misure debbano essere riconosciute come protezione efficace in caso di danni.