Legge sulla caccia

La revisione della Legge sulla caccia, entrata definitivamente in vigore il 1° febbraio 2025 e che ha introdotto, tra l’altro, una regolazione proattiva della popolazione di lupi, ha comportato adeguamenti e cambiamenti anche nell’ambito della protezione delle greggi in Svizzera. Un elemento centrale della revisione è il trasferimento di competenze in materia di protezione delle greggi dalla Confederazione ai Cantoni.

Anche nel settore dei cani da protezione delle greggi questa revisione ha introdotto alcuni cambiamenti fondamentali. In particolare, sono state abolite diverse limitazioni riguardanti la razza e l’origine dei cani ammessi all’esame di idoneità per i cani da protezione delle greggi (EI). Attualmente si applicano le seguenti regole:

  • Possono essere ammessi all’EI i cani di tutte le razze riconosciute come razze da protezione delle greggi. I Cantoni possono tuttavia escludere determinate razze.
  • Non esistono più associazioni di allevamento di cani da protezione delle greggi riconosciute dalla Confederazione. Di conseguenza, l’origine dei cani non costituisce più un criterio rilevante per l’ammissione all’EI.

Il rapporto esplicativo del dicembre 2024 relativo alla revisione dell’Ordinanza sulla caccia fornisce chiarimenti sulle diverse disposizioni nuove o modificate. L’UFAM non ha invece ancora aggiornato l’aiuto all’esecuzione sulla protezione delle greggi del 2019, che risulta pertanto solo parzialmente attuale. Tuttavia, questo documento contiene ancora numerose raccomandazioni utili, in particolare sugli aspetti tecnici della protezione delle greggi, che mantengono tuttora la loro rilevanza pratica.

Gli articoli più importanti dell’attuale Ordinanza federale sulla caccia (OCP) riguardanti la protezione delle greggi sono i seguenti:

 

Art. 10b Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori

1 I Cantoni informano i responsabili delle aziende detentrici di animali da reddito tenuti al pascolo e degli allevamenti di api in merito alle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili. Nel caso di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari che praticano l’estivazione di ovini e caprini, la consulenza avviene, laddove possibile, sul posto. I Cantoni registrano i risultati delle consulenze. Qualora esista un piano individuale di protezione del bestiame secondo l’articolo 47b capoverso 4 dell’ordinanza del 23 ottobre 20137 sui pagamenti diretti (OPD), i risultati devono essere integrati al suo interno.

2 Per proteggere gli animali da reddito dai grandi predatori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:

a. per ovini e caprini: recinzioni per la protezione del bestiame o cani da protezione del bestiame;

b. per camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervi tenuti in recinti e pollame da reddito: recinzioni per la protezione del bestiame;

c. per animali delle specie bovina o equina: detenzione congiunta della madre e del suo piccolo su pascoli sorvegliati durante il parto e nei primi quattordici giorni e rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di giovani animali da tale pascolo;

d. altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM, in particolare se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o se vi sono altre categorie di animali da proteggere;

e. per api in apiari: recinzioni per la protezione delle api.

3 Nel caso di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari, dopo il primo attacco di grandi predatori a ovini, caprini o camelidi del nuovo mondo non protetti da misure di cui al capoverso 2 è considerata ragionevolmente esigibile l’adozione delle seguenti misure d’emergenza:

a. su singoli pascoli: il trasferimento degli animali da reddito in un pascolo protetto;

b. negli altri casi: altre misure d’emergenza secondo il piano individuale di protezione del bestiame o altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM.

4 Gli animali da reddito che si trovano in stalle o aree di uscita recintate su un’area aziendale sono considerati protetti dai grandi predatori.

5 Gli allevatori e gli apicoltori sono responsabili dell’attuazione delle misure ragionevolmente esigibili.

 Art. 10c Recinzioni per la protezione del bestiame

Una recinzione per la protezione del bestiame è realizzata e manutenuta a regola d’arte se segue i contorni dell’area, è chiusa e presenta una tensione sufficiente. Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

a. numero di fili: in caso di recinzione a fili, almeno quattro fili; in caso di recinzione a nodi o in rete metallica, un filo sopra e uno sotto;

b. tensione della recinzione o dei fili: almeno 3000 V;

c. distanza del filo più in basso dal suolo: al massimo 20 cm;

d. altezza:

            1. in caso di ovini, caprini e suini al pascolo, almeno 90 cm; in caso di stabulazione notturna e pascolo notturno nelle zone d’estivazione, almeno 105 cm,

            2. in caso di camelidi del nuovo mondo, almeno 120 cm,

            3. in caso di cervi tenuti in recinti, almeno 180 cm.

Art. 10d Cani da protezione del bestiame riconosciuti

1 L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma di animali da reddito agricoli e la loro difesa contro animali estranei.

2 Un cane da protezione del bestiame è riconosciuto quando ha superato l’esame di idoneità alla protezione del bestiame ed è contrassegnato come «cane da protezione del bestiame riconosciuto» nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE8.

3 Sono ammessi all’esame i cani che appartengono a una razza per la protezione del bestiame. I Cantoni possono escludere alcune razze.

4 L’UFAM verifica l’idoneità alla protezione del bestiame dei cani che hanno almeno 18 mesi di età. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. in funzione del suo impiego, essere socializzato nei confronti degli esseri umani e delle persone e adattato alle situazioni ambientali (art. 73 cpv. 1 OPAn9) e, in presenza del detentore, è controllabile da quest’ultimo;

b. durante l’impiego resta autonomamente in prossimità degli animali da reddito e all’avvicinarsi di persone e animali estranei assume un comportamento di difesa adeguato allo scopo di impiego e conseguentemente differenziato secondo il capoverso 1;

c. non assume un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone (art. 79 OPAn).

5 I cani da protezione del bestiame sono impiegati a regola d’arte laddove sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. sono impiegati almeno due cani da protezione del bestiame; il numero di cani necessari dipende dal numero degli animali da reddito;

b. i cani da protezione del bestiame hanno una visione completa del pascolo e quest’ultimo non è troppo ripido;

c. di giorno, la superficie del pascolo non supera i 20 ettari;

d. di notte, gli animali da reddito sono raggruppati in una superficie di 5 ettari al massimo.

6 I Cantoni provvedono affinché le zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame riconosciuti siano adeguatamente segnalate lungo i percorsi pedonali e i sentieri ufficiali. Ogni anno, entro il 15 aprile, comunicano all’UFAM le zone d’impiego previste per i cani da protezione del bestiame riconosciuti nella zona d’estivazione; l’Ufficio federale di topografia mappa le zone d’impiego nel geo-portale federale.

Art. 10e Controllo della protezione del bestiame e delle api

I Cantoni controllano se i responsabili delle aziende detentrici di animali o gli apicoltori attuano a regola d’arte le misure per la protezione del bestiame e delle api di cui all’articolo 10b. Provvedono affinché si ovvi rapidamente alle carenze riscontrate.

Art. 10f Contributi di promozione dell’UFAM per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori

1 L’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni:

a. pianificazione individuale per la prevenzione dei conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti in aziende agricole nonché in aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari;

b. pianificazione per la separazione dei percorsi per mountain bike e dei sentieri dalle zone d’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, purché la pianificazione di cui alla lettera a lo richieda, nonché attuazione delle misure;

c. pianificazione regionale per la prevenzione dei conflitti con gli orsi;

d. misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame e delle api di cui all’articolo 10b capoversi 2 e 3.