Misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili
L'articolo 10b dell'Ordinanza federale sulla caccia (OCP) definisce le cosiddette misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori. I responsabili delle aziende agricole possono rivolgersi al servizio cantonale competente per la protezione delle greggi per ricevere consulenza su quali misure di protezione del bestiame sia opportuno attuare in determinate situazioni. Di norma, il cantone riporta i risultati della consulenza in un piano individuale di protezione del bestiame (specifico per l’azienda). Spetta ai responsabili delle aziende interessati attuare le misure ragionevolmente esigibili sotto la propria responsabilità.
Per l'attuazione di misure di protezione del bestiame considerate ragionevolmente esigibili ai sensi dell'OCP, i responsabili delle aziende possono presentare al Cantone richieste di contributi.
Gli animali da reddito che si trovano in stalle o aree di uscita recintate su un’area aziendale sono considerati protetti dai grandi predatori.
Per le aziende di estivazione in cui l'adozione di misure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame non è possibile o lo è solo in parte, è possibile definire, nell'ambito delle misure di protezione del bestiame nel piano individuale, le cosiddette misure di emergenza.