Monitoraggio e controllo

Il Servizio specializzato in cani per la guardianìa ha un mandato da parte della Confederazione per il monitoraggio dei cani per la guardianìa ufficiali. A questo scopo sono state istutuite due banche dati. La banca dati GRIDS contiene tutte le informazioni più importanti relative a tutti i cani per la guardianìa in vita, ai loro allevatori e detentori, come pure sulle loro zone di impiego durante i mesi estivi. GRIDS è accessibile a tutte le autorità interessate. La banca dati Zooeasy contiene tutti i dati rilevanti per l’allevamento come pure gli eventi più importanti relativi ai cani (cambiamenti di detentore, casi di morsicatura, malattie, ecc.).

L’idoneità all’impiego di tutti i cani formati nell’ambito del programma nazionale viene valutata dal Servizio specializzato in cani per la guardianìa per mezzo della cosiddetta verifica di idoneità all’impiego (VII). I cani sono sottoposti alla VII all’età di 15-18 mesi e vengono collocati solo dopo aver superato le prove relative all’attaccamento al bestiame, alla gestibilità, alla reattività nei confronti di persone sconosciute e alla reattività nei confronti di cani sconosciuti.

I detentori di cani per la guardianìa ufficiali devono rispettare le prescrizioni formulate nell’Aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame che li riguardano e fornirne annualmente l’autocertificazione. Con questa autocertificazione il detentore conferma, di aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti nell’Aiuto all’esecuzione per quanto concerne l’allevamento, la formazione, la tenuta e l’impiego del cane da guardianìa per il quale è previsto il sostegno finanziario.

In ogni momento l’UFAM può effettuare o far effettuare controlli randomizzati o, laddove necessario, mirati presso gli agricoltori che allevano, formano, detengono o impiegano cani per la guardianìa, in merito al rispetto dei requisiti richiesti nell’Aiuto all’esecuzione. Resta comunque mantenuta la regolare procedura amministrativa da parte delle autorità cantonali in caso di infrazione da parte del detentore dei cani per la guardianìa di altre normative (p.es. in materia di protezione degli animali o di diritto di polizia) oppure nel caso di danni provocati dai cani.

Se il detentore di un cane per la guardianìa ufficiale non si attiene alle prescrizioni della Confederazione e del Servizio specializzato o in caso di incidenti gravi, al cane stesso può essere cancellata la registrazione quale cane per la guardianìa ufficiale.